Firmata l’ordinanza con cui il Sindaco Michelini dispone gli orari consentiti di sera per gli intrattenimenti musicali
ORDINANZA SINDACO CULTURA SICUREZZA POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE
N. 152 DEL 21-07-2025
Oggetto: DISPOSIZIONI SU EMISSIONI SONORE E MUSICALI
IL SINDACO
Premesso che:
– Il Comune di Porto Recanati comprende attività economiche e pubblici esercizi di somministrazione compresi quelli balneari e di intrattenimento che rappresentano una realtà economica e sociale importante per l’offerta turistica del territorio comunale;
– È obiettivo prioritario, pertanto, individuare una regolamentazione armonica sull’intero territorio che, conformemente alla normativa nazionale e regionale risponda alla necessità di sviluppare politiche turistiche e di accoglienza improntate ai principi della qualità e della sostenibilità;
– Si ritiene indispensabile uniformare la disciplina degli orari di utilizzo di fonti di emissione sonora nei pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi, compresi quelli balneari e di intrattenimento presenti sul territorio, salvaguardando altresì la qualità ambientale e di tutela della salute dei cittadini;
– Nelle aree di rispetto, ove siano posizionate case di cura, case di riposo o ospizi, nonché luoghi di culto, non possono essere concesse deroghe per le immissioni sonore. È consentita esclusivamente musica di sottofondo all’intero del locale e con sospensione della stessa, durante le funzioni religiose;
– É esclusa, per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse dai piccoli intrattenimenti musicali e spettacoli, salvo che l’esercente sia munito di autorizzazione ai sensi degli artt. 68 o 69 del TULPS ed il locale sia dotato di agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS e ss.mm.ii;
Viste le modifiche agli artt. 68 69 e 71 del TULPS, operate dal D.L. 8/08/2013 n. 91 art. 7 comma 8-bis “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’art. 19 della L. 241/90 smi., in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento, per gli eventi dal vivo di portata minore, che si concludono entro le ore 24.00 con un massimo di 200 persone o tra le 8.00 e le 01.00 del giorno successivo con un massimo di 2000 persone;
Vista la Legge n. 447/1995″ Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 in attuazione dell’art. 3 comma1) lettera a) della Legge n. 447/1995;
Vista la LR. n. 28/2001 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dell’inquinamento acustico nella Regione Marche ” nonché la Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 896 del 24/06/2003;
Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14/11/2006, è stata approvata la classificazione acustica della Città di Porto Recanati;
Visto l’art. 20 del TULPS, nonché il Titolo I – capo Ill e Titolo Ill – capo I e II;
Visto Il piano particolareggiato del litorale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 5/07/20219 che suddivide convenzionalmente il litorale in tre zone: NORD: compresa tra fosso Montorso e la foce del Fiume Musone, CENTRO, compresa fra il fosso Montorso e la foce del fiume Potenza; SUD: compresa fra la foce del fiume Potenza ed il confine con il territorio del Comune di Potenza Picena;
Visto iI Testo Unico in materia di commercio della Regione Marche, di cui alla L.R. n. 27/2009 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la LR. n. 22/2021 recante “Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche” ed il regolamento regionale di competenza della Giunta regionale 27 ottobre 2022, n. 6, concernente “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della L.R. n. 22 del 5 agosto 2021 Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche”, approvato con DGR n. 1338 del 24 ottobre 2022;
Visto il D. Lgs n. 222/2016;
Preso atto che ai sensi dell’art.18 del Regolamento Regionale 27 ottobre 2022, n. 6, assurge ad “attività accessoria” dell’esercizio di somministrazione alimenti e bevande:
a) l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti;
b) l’effettuazione di intrattenimenti musicali senza ballo”, consentendo tali attività “anche nelle superfici adibite a dehors, a condizione che gli ambienti non siano allestiti in modo da configurare un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento e non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso”;
Considerato
– che viene precisato che l’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, limitatamente agli esercizi dotati di spazi o aree aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, è consentito a condizione che:
a) il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
b) gli ambienti o le aree non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ossia non siano resi idonei all’accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
c) non vi sia pagamento di un biglietto per l’ingresso;
d) non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.
– che viene definito in maniera puntuale il significato di piccoli trattenimenti musicali senza ballo nel modo
che segue:
a) spettacoli ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva, consistenti in rappresentazioni musicali, dal vivo e non, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, svolgimento di conferenze e manifestazioni similari;
b) trattenimenti ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, esclusi i trattenimenti danzanti.
Preso atto che il citato regolamento regionale concede ai Comuni la definizione delle caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli trattenimenti;
ORDINA
ORARI DI ASCOLTO MUSICA all’interno dei pubblici esercizi, degli esercizi adibiti alla somministrazione alimenti e bevande e dei balneari dall’entrata in vigore della presente ordinanza al 31 Ottobre.
• Ai titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed ai balneari che intendano svolgere le attività accessorie definite:” PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI E SENZA BALLO” dall’articolo 18 del Regolamento Regionale 27 ottobre 2022, di terminare l’immissione sonora alle ore 00:30 nella zona centro ed entro le ore 01:30 nelle zone NORD e SUD, salvo nei giorni di sabato e prefestivi dove gli orari sono prorogati alle ore 01,00 nella zona centro e alle ore 02,00 nelle zone NORD E SUD. L’inizio delle suddette attività accessorie non potrà avvenire prima delle 21,30.
• Ai titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed ai balneari che intendano organizzare eventi musicali per i quali sia previsto l’utilizzo di impianti di amplificazione, di presentare la relativa segnalazione certificata di inizio attività comprensiva dei necessari atti presupposti. II termine dei detti eventi deve avvenire entro le ore 00,30 nella zona centro e entro le ore 01,30 nelle zone NORD e SUD, eccettuato nei giorni di sabato e prefestivi dove gli orari possono essere prorogati alle ore 01,00 nella zona centro e alle ore 02,00 nelle zone NORD E SUD; l’inizio non potrà avvenire prima delle 21,30. Qualora vengano presentate istanze e segnalazioni per i detti eventi, per lo stesso giorno ed orari, da più gestori che siano ubicati entro mt 50 tra di loro o frontisti, verrà tenuto in considerazione l’ordine prioritario di arrivo al SUAP dell’istanza completa;
• Ai balneari che intendano avvalersi di trattenimenti musicali dal vivo o riprodotti in fascia mattutina e pomeridiana, esclusivamente come attività temporanea, di porre in essere tali intrattenimenti dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle 16,30 alle 20,00. Le attività sportive all’interno delle strutture balneari sono consentite esclusivamente nelle fasce orarie sopra indicate e nel rispetto dei limiti sonori previsti dalla legge;
Ai titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande, posti in prossimità di case di cura, case di riposo o ospizi, nonché luoghi di culto, di non effettuare piccoli intrattenimenti musicali e spettacoli all’esterno dei locali. All’interno degli stessi, di terminare le emissioni sonore e musicali entro le ore 00,30, nonché di sospendere totalmente le immissioni sonore durante le celebrazioni di riti religiosi. Si ribadisce che agli esercizi rientranti nella fattispecie, non è consentita l’organizzazione di eventi musicali, né l’utilizzo di consolle o similari, fatta eccezione di musica soffusa e di sottofondo o musica dal vivo e solo all’interno dei locali e in modo che non
sia percepibile all’esterno;
• Ai titolari di esercizi di somministrazione alimenti che si avvalgono dell’attività accessoria di piccoli intrattenimenti musicali e spettacoli in fascia mattutina e pomeridiana di sospendere totalmente ogni emissione o immissione sonora dalle ore 12,30 alle ore 16,30 e dalle 20,00 alle 21,30 e di iniziare detta attività non prima delle ore 09,30;
• Ai titolari di parchi giochi, spettacoli viaggianti, giostre e similari, di avviare l’attività dalle ore 09,30 alle 12,30 e dalle ore 16,30 c o n termine entro le ore 00,30, eccetto il sabato e prefestivi con termine entro le ore 01,00 del giorno successivo;
• Ai gestori di circoli privati di terminare l’attività di piccoli intrattenimenti musicali e spettacoli alle ore 00,30 nella zona centro e entro le ore 01,30 nelle zone NORD e SUD, salvo nei giorni di sabato e prefestivi dove gli orari possono essere prorogati alle ore 01,00 nella zona centro e alle ore 02,00 nelle zone NORD E SUD; l’inizio non potrà avvenire prima delle 21,30;
• Agli esercenti su aree pubbliche del mercato settimanale, dei mercatini e fiere di limitare l’utilizzo di microfoni o musica di sottofondo, che viene consentito dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00. É vietato altresì, l’utilizzo di generatori, se non espressamente autorizzati in casi specifici e straordinari e che, in ogni modo, dovranno essere utilizzati generatori silenziati;
• Non rientrano tra le attività disciplinate da questa Ordinanza le manifestazioni organizzate e realizzate dal Comune di Porto Recanati, in forma diretta o indiretta, sia all’interno dei locali che all’esterno su aree pubbliche o ad uso pubblico, organizzate per le festività, per la promozione commerciale e turistica del territorio comunale;
LIMITI DI EMISSIONI SONORE E MUSICALI
• Ai titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed ai balneari e gestori di circoli privati, di mantenere i limiti di emissioni sonore nel rispetto dei limiti di legge o 50 dB LAeq, misurati in facciata dell’edificio più disturbato;
• Ai gestori dei locali che insistono sul lungomare di posizionare le casse acustiche direzione mare, senza alcuna eccezione, comprese le spie DJ;
• Ai gestori esercizi di somministrazione alimenti e bevande di posizionare le casse acustiche in direzione opposta alle abitazioni adiacenti o limitrofe comprese le spie DJ;
• Ai titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed ai balneari che si avvalgano di impianti di amplificazione di proprietà, in uso al gruppo musicale che si esibisce o di terzi, la trasmissione al SUAP della valutazione di impatto acustico, redatto da tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, al fine di garantire al massimo 50 dB LAeq misurati in facciata all’edificio più disturbato per la durata dell’evento;
• Non sono ricevibili istanze per deroghe ai limiti di emissioni o immissioni sonore per un periodo superiore a dieci eventi e per un massimo di un evento a settimana. Fermo restando che il gestore non potrà dare avvio alle manifestazioni se non sia stata espressa apposita e specifica Autorizzazione;
DEROGHE ORARI emissioni sonore in etere fino alle ore 03,00 del giorno successivo e LIMITI
di emissioni o immissioni sonore1 su tutto ii territorio comunale:
• 13,14 e 15 Agosto
ALTRE DISPOSIZIONI
In caso di violazioni di cui alla presente ordinanza si applica la disciplina sanzionatoria del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione, ove applicabile. Per quanto non previsto dalle norme di cui al R.D. n. 773/1931 si applicano, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 le sanzioni amministrative previste per le violazioni dei regolamenti: € 25,00 nel minimo e € 500,00 nel massimo, fatta salva l’applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, della contravvenzione di cui agli artt. 650 e 677 del C.P. e senza pregiudizio dell’azione penale ove il fatto non costituisca più grave reato.
MISURE E CONTROLLI
• Tutte le verifiche debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall’art. 2, comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.
• Tutti i valori debbono essere rilevati in facciata, all’altezza dei piani primo e secondo, agli edifici abitati maggiormente esposti all’inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal D.P.C.M. 16.03.1998 e ss.mm.ii.
• L’attività di controllo è demandata al corpo di Polizia Locale e alle altre forze di Polizia che si possono avvalere del supporto di tecnico dell’ARPAM, nell’ambito delle rispettive competenze ovvero di tecnico competente in acustica.
• É revocata l’ordinanza n.115 del 19/05/2017, nonché qualsiasi altra disposizione in materia difforme dal presente provvedimento.
DISPONE
• La massima diffusione anche attraverso gli organi di stampa locale del presente provvedimento, nonché la pubblicazione all’Albo Pretorio del sito istituzionale della Città di Porto Recanati;
• L’invio del presente provvedimento alla Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia;
• L’invio per conoscenza alla Prefettura di Macerata ed alla Questura di Macerata;
INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche nei termini e nei modi previsti dall’art.29 del D.Lgs n. 104 /2010; alternativamente, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti della Legge 24/11/1971 n. 1199 esuccessive modificazioni.
IL SINDACO Andrea MICHELINI
1 commento
selacanta e selasona! presto a casa…