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    Cronaca

    Il Tar Marche accoglie, seppur parzialmente, il ricorso del Comitato no discarica Montefano-Recanati

    Radio ErreBy Radio Erre22 Dicembre 20201 commento16 Mins Read
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    Campagna - Recanati
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    E’ soddisfatto il Comitato “No discarica Montefano-Recanati” per il responso pubblicato oggi del Tar Marche che accolto, seppur parzialmente, il loro ricorso presentato contro il rifiuto di accesso agli atti opposto dall’ATA3, sui documenti relativi al “Piano d’ambito” con cui sono stati individuati i siti ritenuti idonei a ospitare la nuova discarica provinciale, individuandone 13 nel territorio di Recanati, 4 in quello di Montefano e uno a cavallo dei due Comuni, per un totale di 18 siti. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha intimato, infatti, all’ATA 3 di far visionare gli atti richiesti entro 30 giorni dalla sentenza ad eccezione di alcuni paragrafi che sono stati definite riservati trattandosi di informazioni commerciali o industriali inerenti l’attività passata e futura del gestore del servizio, e cioè il Cosmari S.r.l.

    Ecco, di seguito, il testo dell’ordinanza:

    Pubblicato il 21/12/2020

    1. 00784/2020 REG.PROV.COLL.
    2. 00443/2020 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 443 del 2020, proposto da
    Comitato “No Discarica Territorio Montefano-Recanati”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, Rosaria Arancio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    contro

    Assemblea Territoriale dell’Ambito n. 3 (A.T.A. 3) di Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    nei confronti

    CO.SMA.RI. S.r.l., non costituita in giudizio;

    per l’annullamento

    – della nota dell’ATA 3 prot. 334/2020 del 15 settembre 2020 di diniego dell’istanza di accesso agli atti presentata dal Comitato e allo stesso comunicata in pari data;

    – della nota ATA 3 prot. n. 314/2020 dell’8 settembre 2009 che riscontra in modo la precedente istanza di accesso agli atti del Comitato e allo stesso comunicata in pari data;

    – di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso, ancorché ignoto, ai precedenti,

    e per l’accertamento del diritto del Comitato ad accedere agli atti di cui alla predetta istanza.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.T.A n. 3 Macerata;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    1. Il Comitato ricorrente è stato costituito il 22 luglio 2020 con la specifica finalità di opporsi, anche attraverso iniziative giudiziarie, alla realizzazione da parte dell’Assemblea Territoriale d’Ambito n. 3 (di seguito anche A.T.A. n. 3) di una discarica a servizio dell’Ambito da ubicare nei territori di Recanati e Montefano.

    A seguito dell’adozione da parte dell’A.T.A. n. 3 delle deliberazioni nn. 9 e 10 del 26 giugno 2020, con cui sono stati identificati i siti potenzialmente idonei ad ospitare la discarica (siti che dovranno essere poi inseriti nel Piano d’Ambito ancora in itinere), il Comitato, con istanza del 26 agosto 2020, ha chiesto l’accesso ai seguenti atti:

    – Documento Preliminare del Piano d’Ambito, redatto dalla società Oikos Progetti S.r.l. e approvato dall’A.T.A. con deliberazione n. 1 del 20 giugno 2018;

    – elaborati allegati al citato Documenti, relativi all’istruttoria svolta da Oikos Progetti.

    L’A.T.A. n. 3 ha riscontrato tale istanza con nota dell’8 settembre 2020, evidenziando per un verso la genericità della richiesta, per altro verso la circostanza per cui la documentazione de qua era liberamente scaricabile dal sito internet dell’ente.

    Il Comitato, con nota del 9 settembre 2020, ha controdedotto evidenziando a sua volta che:

    – l’istanza non era affatto generica, essendo stati indicati gli atti di cui si chiedeva l’ostensione;

    – non rispondeva affatto al vero che la documentazione per cui è causa fosse reperibile sul sito internet dell’A.T.A.

    Con la nota qui impugnata, l’amministrazione:

    – in primo luogo, ammetteva l’errore di cui alla precedente nota dell’8 settembre, precisando che sul sito internet era pubblicata solo la deliberazione assembleare n. 1/2018;

    – in secondo luogo, denegava comunque l’accesso, evidenziando da un lato che il Documento preliminare conteneva una serie di dati di dettaglio relativi all’attività passata e futura del gestore del servizio (CO.SMA.RI. S.r.l.) e in quanto tali riservati, dall’altro lato che il Documento non contiene alcuna informazione circa l’individuazione dei siti potenzialmente idonei ad ospitare la discarica, i quali sono stati individuati esclusivamente con le deliberazioni nn. 9 e 10 del 2020.

    1. Il Comitato, dopo aver riepilogato le fasi attraverso cui si sviluppa la pianificazione del ciclo di gestione dei rifiuti all’interno di ciascun Ambito ottimale, “impugna” la nota del 15 settembre 2020 e chiede al Tribunale la condanna dell’A.T.A. ad ostendere il Documento preliminare e i relativi allegati, per i seguenti motivi di diritto:
    2. a) violazione artt. 22 e 23 della L. n. 241/1990 e degli artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 184/2006. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2003/4/CE e del D.Lgs. n. 195/2005. Violazione art. 178 del D.Lgs. 152/2006. Violazione artt. 24, 32 e 113 Cost.;
    3. b) violazione artt. 24 e 25 del L. 241/1990 e degli artt. 3, 7, 9, 10 del D.P.R. n. 184/2006. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2003/4/CE e del D.Lgs. n. 195/2005. Violazione artt. 24 e 113 Cost.
    4. Si è costituita in giudizio l’A.T.A. n. 3, inizialmente con semplice memoria di stile alla quale è stata allegata documentazione.

    In data 30 novembre 2020 l’amministrazione ha depositato una memoria difensiva, con la quale, in via principale, chiede il rigetto del ricorso e, in via subordinata, chiede la declaratoria di improcedibilità della domanda in relazione al documento allegato n. 13 alla memoria di costituzione. Tale documento consiste in uno stralcio del Documento preliminare al Piano d’Ambito, relativo alle parti dell’atto che, secondo l’A.T.A., possono essere liberamente consultabili da chiunque sia interessato.

    Con memoria depositata il 4 dicembre 2020 il Comitato, in replica alle deduzioni dell’A.T.A., eccepisce che, in ogni caso, il ricorso non può essere dichiarato improcedibile, visto che l’istanza di accesso riguardava anche gli allegati al Documento preliminare.

    La causa, dopo la discussione orale, è passata in decisione alla camera di consiglio del 16 dicembre 2020.

    1. La presente controversia assume particolare rilievo dal punto di vista degli interessi sottostanti (come sempre accade quando si controverte in tema di individuazione dei siti destinati ad ospitare impianti di discarica, visto che quasi sempre ciò scatena la c.d. sindrome Nimby), ma dal punto di vista giuridico si presenta di agevole soluzione.

    In effetti, tanto il Comitato ricorrente quanto l’amministrazione resistente invocano a sostegno delle rispettive posizioni la medesima normativa, per cui il Tribunale è chiamato unicamente a stabilire, avendo riguardo alla specifica situazione di fatto che caratterizza il presente giudizio (la quale non è dunque automaticamente replicabile in altre controversie aventi ad oggetto il diritto di accesso ad informazioni ambientali), se l’avversato diniego sia o meno giustificato.

    Anticipando le conclusioni, il Collegio ritiene che l’operato dell’A.T.A. n. 3 sia sostanzialmente corretto, salvo che per due profili di cui si dirà nella parte finale.

    1. Partendo dalle censure di ordine formale-procedurale, il Tribunale osserva che:

    – le disposizioni del D.P.R. n. 184/2006 che prevedono il coinvolgimento nel procedimento che si attiva con l’istanza di accesso dei soggetti ai quali si riferiscono i documenti di cui si chiede l’ostensione sono poste a tutela dei controinteressati e non del richiedente l’accesso. Quest’ultimo, dunque, non può invocarne strumentalmente la violazione al fine di ottenere l’annullamento del diniego (e, peraltro, i giudizi in materia di accesso non hanno natura impugnatoria);

    – in ogni caso, come è noto, l’eventuale opposizione del controinteressato non implica di per sé il rigetto dell’istanza di accesso, essendo rimesso all’amministrazione il potere di valutare quale sia l’interesse prevalente, fermo restando ovviamente il divieto di ostensione di atti sottratti ex legeall’accesso;

    – ne consegue che, a fortiori, l’opinione del controinteressato non è necessaria quando l’amministrazione, apprezzando evidentemente il diritto alla riservatezza dei terzi, decide di respingere l’istanza di accesso;

    – nella specie nessuno dubita del fatto che il Comitato ricorrente fosse legittimato a richiedere l’ostensione degli atti in argomento e abbia provato l’interesse specifico sotteso all’istanza (interesse che, in subiecta materia, non deve nemmeno essere dimostrato). Né si può dubitare del fatto che in materia di accesso agli atti afferenti la materia ambientale la normativa di riferimento sia improntata ad un chiaro favor per la massima trasparenza. Questo, però, come si dirà infra, non esaurisce il problema;

    – né risponde al vero che l’A.T.A. n. 3 abbia liquidato l’istanza di accesso con una motivazione sbrigativa e apodittica, in quanto, al netto dei disguidi emersi in occasione del primo riscontro (in cui l’amministrazione ha erroneamente ritenuto che gli atti de quibus fossero liberamente consultabili sul sito internet dell’A.T.A.), la nota del 15 settembre 2020 contiene una motivazione precisa e giuridicamente sostenibile (anche se, ovviamente, contestabile da parte dell’interessato);

    – nel caso di specie non sono invocabili le norme del T.U. n. 152/2006 citate in ricorso (art. 178), in quanto l’istanza di accesso presentata dal Comitato non attiene ad informazioni inerenti lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell’Ambito n. 3. L’individuazione dei siti destinati ad ospitare gli impianti di ricezione, trattamento e abbancamento dei rifiuti attiene infatti ad un momento logicamente ed operativamente antecedente rispetto alla fase gestionale, ossia alla pianificazione, la quale obbedisce a regole sue proprie che trovano base normativa generale nell’art. 13 della L. n. 241/1990.

    1. Ciò detto, e venendo al cuore della controversia, va anzitutto richiamata la normativa di riferimento.

    6.1. Per quanto di interesse nel presente giudizio, l’art. 4 della direttiva 4/2003/CE stabilisce che:

    “1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi:

    1. a) […];
    2. b) […];
    3. c) […];
    4. d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti;
    5. e) se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione.

    […]

    1. Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:
    2. a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;
    3. b) […];
    4. c) […]
    5. d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l’interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;
    6. e) ai diritti di proprietà intellettuale;
    7. f) […]
    8. g) […]
    9. h) […].

    I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l’interesse tutelato dal rifiuto. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 2, lettere a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest’ultima concerne informazioni sulle emissioni nell’ambiente.

    […]

    1. […]
    2. L’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per loro conto e oggetto di richiesta è messa a disposizione in maniera parziale quando è possibile estrarre dal resto dell’informazione richiesta le informazioni indicate al paragrafo 1, lettere d) ed e), o al paragrafo 2.
    3. […]”.

    L’art. 5 del D.Lgs. n. 195/2005 ha recepito pedissequamente le disposizioni di cui al citato art. 4 della direttiva.

    6.2. Nel caso di specie, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lett. d) ed e), dell’art. 4 (le quali avrebbero potuto essere teoricamente invocate dall’A.T.A. a sostegno del diniego), rilevano in particolare le fattispecie di cui al paragrafo 2, lett. a), d) ed e), visto che non v’è dubbio che molte delle informazioni contenute nel Documento preliminare e negli allegati possano recare pregiudizio:

    – in primo luogo, alla riservatezza delle deliberazioni interne dell’autorità pubblica (nel caso in esame si tratta delle decisioni inerenti i rapporti con il gestore del servizio);

    – in secondo luogo, alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali inerenti l’attività di CO.SMA.RI. S.r.l. In effetti, seppure è vero che CO.SMA.RI. S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico che gestisce un pubblico servizio (e in quanto tale è soggetta alle norme sul diritto di accesso), è altrettanto vero che la stessa svolge la propria attività secondo le norme e i principi del codice civile e, in questo senso, essa è titolare dei tipici diritti che l’ordinamento riconosce all’imprenditore (privative industriali, brevetti, etc.);

    – in terzo luogo, ai diritti di proprietà intellettuale, di cui, oltre a CO.SMA.RI., è sicuramente titolare Oikos Progetti (la società che ha condotto le indagini ed ha elaborato i dati che sono poi confluiti nel Documento preliminare).

    6.3. Come si è visto, l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva, pur disponendo che le eccezioni al diritto di accesso vanno interpretate in maniera restrittiva, prevede altresì che “In ogni caso specifico l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l’interesse tutelato dal rifiuto”, con ciò legittimando in via generale l’operato dell’A.T.A. n. 3, la quale ha per l’appunto ponderato i contrapposti interessi ed ha negato l’accesso sulla base di un ulteriore profilo specifico (di cui si dirà infra).

    Infine, l’art. 4, paragrafo 4, contiene una norma di chiusura che consente un ancor più equo contemperamento degli interessi, prevedendo il c.d. accesso parziale.

    1. Ciò detto, il profilo specifico a cui si faceva cenno attiene al fatto che, in base alla normativa nazionale e regionale di riferimento, l’individuazione dei siti potenzialmente destinati ad ospitare gli impianti facenti parte del ciclo di gestione dei rifiuti avviene esclusivamente sulla base dei numerosi e dettagliati criteri localizzativi previsti dal P.R.G.R., il che trova una plastica conferma nell’allegato alle deliberazioni dell’A.T.A. nn. 9 e 10 del 2020. I siti così individuati sono solo “potenziali”, ossia astrattamente compatibili con i criteri dettati dal P.R.G.R., ma ciò non vuol dire che tutti i siti così individuati ab initio“sopravvivano” ai successivi passaggi procedimentali attraverso cui si perviene all’approvazione del Piano d’Ambito (ed in particolare alla V.A.S.).

    Infine, una volta approvato il Piano d’Ambito, il singolo intervento viene attuato ad iniziativa pubblica (e quindi nella specie a cura di CO.SMA.RI.) o privata (ossia su istanza presentata da un operatore privato che intenda realizzare uno degli impianti previsti nel P.d.A.), all’esito dell’iter autorizzativo previsto dall’art. 208 del T.U. n. 152/2006.

    1. In questo senso, dunque, l’impugnata nota del 15 settembre 2020 parrebbe legittima anche in parte qua, se non fosse che:

    – nel caso di specie è accaduto che l’A.T.A. n. 3, sul presupposto dell’imminente esaurimento della capacità abbancativa della discarica di Cingoli, con le deliberazioni nn. 9 e 10 del 2020 ha in qualche modo anticipato la fase relativa all’individuazione dei siti potenzialmente idonei ad ospitare la nuova discarica a servizio del bacino;

    – seppure sono da confermare le considerazioni di cui al precedente § 7., non si può escludere in modo assoluto che i dati di cui al Documento preliminare e che sono suscettibili di ostensione possano avere inciso sulle determinazioni sino ad ora assunte dall’A.T.A. in merito all’unica questione che muove il Comitato ricorrente (ossia l’individuazione dei potenziali siti in cui ubicare la nuova discarica);

    – lo stralcio del Documento preliminare depositato in giudizio dall’A.T.A. non esaurisce i paragrafi dello stesso Documento che sono ostensibili e non contiene alcun allegato. Oltretutto va osservato che l’amministrazione non ha attestato la conformità della copia del documento depositato con l’originale, il che è rilevante in quanto non sembra esservi corrispondenza fra l’indice del documento e la numerazione delle pagine, tenuto anche conto del fatto che per molti dei paragrafi (ossia quelli che l’A.T.A. ritiene non ostensibili) è riportata solo la rubrica.

    1. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato l’obbligo dell’A.T.A. n. 3 di evadere, entro i 30 giorni successivi agli adempimenti di cui si dirà infra, l’istanza di accesso presentata dal Comitato ricorrente nei seguenti termini:

    – il Documento preliminare è accessibile, fatti salvi i paragrafi (o parti di essi) che attengono alle fattispecie di cui all’art. 4, par. 2, lett. a) e d), della direttiva n. 4/2003/CE;

    – gli allegati al Documento redatti da Oikos Progetti sono anch’essi accessibili, fatti salvi i paragrafi (o parti di essi) che attengono sia alle fattispecie di cui all’alinea precedente, sia alla fattispecie di cui all’art. 4, par. 2, let. e), della citata Direttiva.

    All’uopo il Collegio ritiene di evidenziare sin d’ora che sono sicuramente sottratti all’accesso i dati relativi al personale di CO.SMA.RI. e ai relativi costi, ai piani di assunzione di ulteriori unità lavorative, alla progettazione di eventuali futuri impianti, alla pianificazione finanziaria interna alla società, e, ovviamente, all’organizzazione impiantistica attuale (visto che quest’ultimo profilo investe i dati più rilevanti per CO.SMA.RI, quali l’indicazione delle autorizzazioni; i brevetti; la descrizione del modello industriale e dei singoli processi di trattamento dei rifiuti; la localizzazione, la descrizione, le piante e le fotografie degli impianti; i bilanci di massa; i rapporti con i fornitori).

    Per quanto riguarda, invece, i dati relativi alla raccolta dei rifiuti presso i vari Comuni e all’invio dei relativi quantitativi presso i diversi impianti di trattamento, il Tribunale non può tenere conto di quanto stabilito dall’ARERA con la deliberazione n. 444/2019/R/RIF, sia perché tale profilo non è stato sollevato nel ricorso, sia perché in realtà la citata deliberazione è finalizzata a tutelare gli utenti del servizio e, in questo senso, obbliga i gestori a pubblicare una serie di dati sui propri siti istituzionali (per cui, in parte qua un’eventuale istanza, eventualmente giustiziabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., andrebbe rivolta direttamente nei riguardi di CO.SMA.RI., laddove la società non avesse ancora pubblicato i dati de quibus sul proprio sito istituzionale).

    Ai fini della esatta individuazione delle parti dei prefati documenti sottratti all’accesso, l’A.T.A. n. 3 consulterà, entro 5 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente decisione, CO.SMA.RI. e Oikos Progetti, i quali, nei successivi 7 giorni, indicheranno i dati che non ritengono ostensibili e la relativa sintetica motivazione.

    Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e compensa le spese del giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l’intervento dei sottoindicati magistrati (collegati da remoto):

    Sergio Conti, Presidente

    Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

    Giovanni Ruiu, Consigliere

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Tommaso Capitanio Sergio Conti
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

     

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    1 commento

    1. Anonimo on 25 Dicembre 2020 6:22

      Una bella vittoria , hanno lavorato benissimo e bisogna appoggiare il Comitato

      Reply

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